L’Ape - Anticipo pensionistico – è una indennità economica a carico dello Stato, erogata dall’Inps a soggetti in possesso di particolari condizioni.
Istituita in via sperimentale con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, per il periodo inizialmente individuato a partire dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è stata successivamente più volte prorogata, prima al 31 dicembre 2019, poi al 31 dicembre 2020 con la legge n. 160/2019, e per ultimo con la legge di Bilancio n. 197/2022 per tutto il 2023, pur mantenendo la caratteristica di misura sperimentale.
L’importo dell’indennità di Ape sociale è pari alla rata mensile della pensione spettante, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo non può, in ogni caso, superare i 1.500 € mensili. L’indennità viene erogata direttamente dall’Inps in 12 mensilità l’anno e fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento pensionistico conseguito anticipatamente rispetto all'età per la pensione di vecchiaia.
L’indennità può essere richiesta dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata che abbiano compiuto 63 anni di età e siano in possesso rispettivamente di almeno 30 o 36 anni di contributi.
Soggetti che hanno compiuto 63 anni di età, possono accedere all’indennità se in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:
- in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione;
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave ovvero, dal 1° gennaio 2018, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- riconosciuti invalidi civili con una percentuale almeno del 74%.
Soggetti che hanno compiuto 63 anni di età, possono accedere all’indennità con almeno 36 anni di contribuzione e se, per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, come disposto dalla legge di bilancio 2018, 7 anni negli ultimi 10, abbiano svolto una delle seguenti attività lavorative classificate come particolarmente difficoltose e rischiose:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavoratori che svolgono attività usuranti;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Per la maturazione del requisito contributivo necessario, 30 o 36 anni, è possibile cumulare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, in paesi comunitari ed extracomunitari, se l’Italia ha con questi stipulato una specifica convenzione, eventuali periodi coincidenti dovranno essere valutati una sola volta.
A partire dal 2018, le lavoratrici madri possono accedere all’indennità con un’anzianità contributiva ridotta rispetto ai 30/36 anni necessari. La riduzione prevista è di 12 mesi per ogni figlio/a, fino ad un massimo di 2 anni.
Nel 2023, la legge di Bilancio n. 197/2022 ha previsto una riduzione del requisito di anzianità contributiva di 4 anni, portandolo a 32 anni anziché 36 per gli operai edili, dipendenti di imprese del settore e affini, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro; per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Occorre tener presente che:
- L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale e con l’Asdi.
- L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui.
- Non spettano gli assegni al nucleo familiare.
- Non spetta l’integrazione al trattamento minimo.
- L’indennità non è reversibile ai superstiti.
- L’indennità non genera contribuzione, i relativi periodi di fruizione non sono utili per il diritto a pensione.
- Non spetta la rivalutazione annuale.
- L’indennità è assoggettata all’imposizione fiscale.
- Può spettare il bonus Renzi.
- Per i lavoratori pubblici, dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che richiedono l’Ape sociale, i termini di pagamento dell’indennità di TFS/TFR iniziano a decorrere solo dopo il compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.
I lavoratori, che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dalla norma nel corso del 2023, devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni entro il 31 marzo 2023 ovvero entro il 15 luglio 2023.
Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023 saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residueranno le necessarie risorse finanziarie stanziate.
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Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda sia di verifica delle condizioni che di indennità ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.