I chiarimenti di Inps

La circolare di Inps, del 22 gennaio scorso n. 6 fornisce chiarimenti sul riscatto agevolato della laurea e i criteri di calcolo da applicare per la determinazione dell’onere in caso di liquidazione della pensione esclusivamente nel sistema contributivo.

E’ bene ricordare che le domande di riscatto laurea, per le novità introdotte nel decreto n.4/2019 (riscatto laurea agevolato), sono aumentate significativamente: nel 2019, sono state circa 35.000 domande di riscatto laurea agevolato e 29.000 quelle di tipo ordinario. Un numero decisamente superiore, fa notare il dipartimento previdenziale della Cgil, rispetto quelle registrate negli altri anni (circa 25.000 l’anno).

Alla luce dei chiarimenti di Inps, molti lavoratori e lavoratrici si stanno recando presso le sedi di Inca per richiedere consulenze specifiche, visto che la circolare conferma la possibilità di riscattare la laurea (con condizioni di miglior favore) anche a chi abbia svolto gli studi prima del 1996 purché rientri nei requisiti previsti per l’opzione al sistema contributivo (meno di 18 anni versati prima del 31.12.1995; almeno 15 anni di contributi versati complessivamente al momento della richiesta di riscatto; almeno 5 anni nel periodo contributivo, post 1995).

In questo caso però, spiega la Cgil, il lavoratore o la lavoratrice interessata dovrebbe optare per il metodo contributivo che, spesso, è meno generoso dal punto di vista dell’importo dell’assegno pensionistico, ma che potrebbe far anticipare il requisito per la pensione.

Quindi, osserva ancora il sindacato, se per le lavoratrici che utilizzeranno “opzione donna” si potrebbe ipotizzare una convenienza nel riscatto della laurea (se quegli anni saranno necessari a perfezionare il requisito contributivo dei 35anni), in quanto il sistema di calcolo sarà comunque quello contributivo, per tutti gli altri casi, le situazioni si presentano più complesse; ed dunque complicato fare delle valutazioni sulla convenienza del riscatto degli anni di studio.

Infatti, sono diverse gli aspetti su cui occorre fare attenzione, non sono soltanto legate all’onere del riscatto e ai riflessi sulla misura del trattamento pensionistico ma, laddove si esercita la facoltà di opzione nel sistema contributivo, sarà necessario considerare l’irrevocabilità di tale scelta, dal momento in cui produce effetto e le relative conseguenze future: la preclusione ad accedere ai trattamenti pensionistici previsti nel sistema contributivo (64anni con 20anni di contributi, a condizione che si sia maturato un assegno pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale); oppure l’applicazione del massimale annuo previsto per i soggetti che sono nel contributivo (pari a € 103.055,49 nel 2020), o ancora la valorizzazione ai fini della decorrenza e della misura del trattamento pensionistico dei periodi oggetto di riscatto con limitazioni rispetto al sistema retributivo.

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