Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL).

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Dal 1°luglio 2017, l'indennità è stata stabilizzata ed è riconosciuta anche agli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Per poter accedere alla DIS-COLL i lavoratori/trici devono poter dimostrare di essere:

  • disoccupati al momento di presentazione della domanda,
  • in possesso di almeno un mese di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro.

Quanto spetta

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile che è calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi presenti.

Per il 2020, il 75% è garantito fino ad un reddito medio pari o inferiore a € 1.227,55 annualmente rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

Se il reddito medio è superiore, il 75% è corrisposto fino a € 1.227,55 ed è incrementato di un'ulteriore somma pari al 25% della differenza del reddito medio e l'importo di € 1.227,55 comunque per un importo massimo di prestazione pari a € 1.335,40 per l'anno 2020.

Dal primo giorno del quarto mese di percezione la prestazione è ridotta progressivamente del 3% al mese.

Durata

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi della durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della DIS-COLL sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione. I periodi di fruizione della DIS-COLL non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.

  • In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla DIS-COLL.
  • Se, invece, il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio.

Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Qualora il lavoratore/trice, titolare della DIS-COLL, intraprenda un attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, indicando il reddito annuo presunto.

La DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all’80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l’obbligo di comunicare all’Inps, sotto forma di una specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall’attività autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo.

La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Notizie previdenza