Adesione
L’adesione è libera e volontaria.
Con il decreto legislativo n. 252/2005 viene introdotto, dal 1° gennaio 2007, il meccanismo del silenzio-assenso: qualora le lavoratrici e i lavoratori non decidono esplicitamente (modalità esplicita, compilazione della modulistica TFR2 e modulistica del Fondo pensione), entro sei mesi dalla data di prima assunzione, di aderire o no alla previdenza complementare, il TFR maturando viene conferito automaticamente alla previdenza complementare:

  • nel Fondo pensione (negoziale, regionale, aperto ad adesione collettiva) previsto dal contratto o accordo collettivo;
  • in presenza di più Fondi nella stessa azienda, il TFR maturando andrà in quello al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti;
  • qualora non applicabili tali disposizioni, il TFR maturando andrà dal 1° ottobre 2020 al Fondo Cometa, individuato con decreto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (modalità tacita silenzio-assenso: conferimento tacito), a seguito della soppressione di FONDINPS.

Per le lavoratrici e i lavoratori, occupati in aziende con almeno 50 dipendenti, che hanno deciso esplicitamente di lasciare il TFR, tutto o in parte, presso il datore di lavoro, la quota non conferita alla previdenza complementare viene trasferita al Fondo di Tesoreria dello Stato Gestito dall’Inps. In ogni caso, il lavoratore/trice può decidere di aderire alla previdenza complementare in qualsiasi momento o conferire la restante parte.

Cambio datore di lavoro
Nel caso in cui il lavoratore/trice cambi azienda, ci deve essere tra datore di lavoro e lavoratrice/lavoratore uno scambio di informazioni. Occorre presentare una dichiarazione che indichi la scelta fatta nel precedente rapporto di lavoro.

Il finanziamento
I Fondi pensione negoziali sono finanziati da un contributo a carico della lavoratrice- lavoratore, da un contributo a carico del datore di lavoro e dal TFR maturando (tutto o in parte). Se si aderisce ad un Fondo pensione negoziale versando un contributo a proprio carico, si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. E’ possibile aderire anche solo con il TFR ma, in tal caso, si perde il contributo del datore di lavoro.

Per le lavoratrici e i lavoratori, con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993, è prevista l’integrale destinazione ai Fondi pensione dell’accantonamento annuale del TFR e, qualora espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, la possibilità di versare una quota minima di TFR (novità introdotta dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017). Se non previsto, il versamento rimane totale. Per le lavoratrici e i lavoratori, invece, con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, non vi è l’obbligo di destinare l’intero TFR maturando e possono anche scegliere di versare la parte di TFR maturando stabilita dalle fonti istitutive. In alcuni casi, è inoltre prevista la possibilità di versare il TFR pregresso in accordo con il datore di lavoro.

Le Prestazioni
Sono previste prestazioni in fase di accumulo e prestazioni al pensionamento. E’ inoltre prevista la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). 

Prestazioni in fase di accumulo: anticipazioni e riscatti
L’anticipazione può essere richiesta per:

  • spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli/e, per un massimo del 75%. La prestazione può essere richiesta in qualsiasi momento indipendentemente dagli anni di iscrizione;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli/e dopo 8 anni di iscrizione per un massimo del 75%;
  • ulteriori esigenze dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 30%.

Il riscatto della posizione può essere richiesto nei seguenti casi:

  • riscatto parziale: nella misura massima del 50%, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; oppure in caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscatto totale: a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • riscatto totale per cause diverse: per i Fondi pensione negoziali nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione, sulla base delle causali previste dagli statuti e regolamenti e delle previsioni della contrattazione collettiva (cessazione dell’attività, cambio contratto collettivo, ecc.). È, inoltre, possibile riscattare anche parzialmente la posizione qualora previsto nelle disposizioni statutarie o regolamentari, approvate dall'assemblea straordinaria dei Fondi pensione negoziali;
  • riscatto totale in caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento: laddove non risulti una diversa volontà dell’aderente (soggetti designati persone fisiche o giuridiche), l’intera posizione individuale maturata spetta agli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione, per le forme pensionistiche ad adesione collettiva, resta acquisita dal Fondo.

Prestazioni al pensionamento
Si consegue il diritto alla prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di iscrizione alle forme di previdenza complementare.

L’iscritto può scegliere:

  • liquidazione 100% in capitale: se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale;
  • liquidazione in forma di rendita e in capitale fino ad un massimo del 50%;
  • liquidazione in forma di rendita.

Le tipologie di rendita (ad esempio vitalizia, reversibile, ecc.) sono riportate nel Documento sulle rendite elaborato dal Fondo pensione e si sceglie al momento del pensionamento. 

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Consiste nella possibilità dell’aderente di richiedere, a determinate condizioni previste dalla legge, l’erogazione frazionata - sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - di tutto o parte del montante accumulato nelle forme pensionistiche complementari fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per la Rita viene applicata una forma agevolata di tassazione.

Le condizioni sono:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari;
  • maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio, entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.

Oppure:

  • inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i 10 anni successivi al compimento dei 24 mesi di inoccupazione successivi alla cessazione dell’attività;
  • almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.

Perdita dei requisiti di partecipazione
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione negoziale (ad esempio, per cessazione rapporto di lavoro, cambio contratto collettivo, ecc.) è possibile:

  • trasferire la posizione ad altro Fondo pensione, cui si accede in relazione alla nuova attività;
  • riscattare la posizione dal Fondo;
  • mantenere la posizione presso il Fondo.

Trasferimento ad altro Fondo
Qualora la lavoratrice o il lavoratore perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può chiedere il trasferimento della posizione ad altro Fondo pensione negoziale, cui accede in relazione alla nuova attività. In costanza dei requisiti di partecipazione, dopo due anni di permanenza, l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare.

In caso di trasferimento dal Fondo pensione negoziale ad altra forma di previdenza complementare, il contributo del datore di lavoro diventa esigibile solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali.

Regime fiscale
Al fine di incentivare le adesioni ai Fondi pensione, sono state previste alcune agevolazioni fiscali:

  • la contribuzione versata al Fondo pensione, nel limite massimo di euro 5.164,57 annui, è deducibile dall’imponibile IRPEF. Non rientra nel calcolo il TFR;

  • i rendimenti finanziari annualmente realizzati attraverso gli investimenti del Fondo, sono assoggettati ad imposta sostitutiva:
    • dell’11% fino al 2013;
    • dell’11,50% per l’anno 2014;
    • del 20% e del 12,50% sui rendimenti derivanti da titoli di Stato pubblici italiani o ad essi equiparati dal 2015 (legge di stabilità 2015);
  • le prestazioni erogate dal Fondo pensione sono imponibili al netto delle quote già assoggettate a ritenuta (rendimenti, contributi non dedotti). Sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15° anno con il limite massimo del 6%, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Con 35 anni di partecipazione, l’aliquota scende quindi al 9%. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima di tale data sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Su alcune prestazioni si applica, invece, la tassazione del 23% (ad esempio, riscatto per cause diverse, anticipazione prima casa, anticipazione per ulteriori esigenze).

 La disciplina fiscale del D.lgs. 252/2005 si applica ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007. Ai montanti maturati fino al 31/12/2006 si applicano le disposizioni vigenti a tale data.

 

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