La contribuzione 

Per effetto della legge n. 205/2017, dal 1° gennaio 2018 anche i dipendenti pubblici possono portare in deduzione dal proprio reddito la contribuzione conferita ad un Fondo di previdenza complementare fino a 5.164,57 euro. Fino al 31 dicembre 2017, invece, il limite di deducibilità era individuato nel minore dei seguenti importi: il 12% del reddito complessivo; il doppio della quota di TFR destinata al Fondo; 5.164,57 euro.

Nel caso l’aderente conferisca contribuzione oltre tali limiti, la parte eccedente non dedotta dal reddito sarà esclusa dalla base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. In questo caso, è necessario che l’aderente comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, l’importo non dedotto.

I rendimenti

I rendimenti ottenuti dall’investimento della contribuzione sul mercato sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26%, che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. L’imposta si riduce al 12,5% sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari.

Le prestazioni

Come già specificato le prestazioni erogate dai Fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente rispetto alla formazione del montante individuale.

Al riguardo, è possibile individuare tre diversi periodi fiscali rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel Fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2018;

- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2017;

- nel periodo fino al 31.12.2000.

Fino al 31 dicembre 2017, la tassazione delle prestazioni può essere così riassunta:

a) tassazione progressiva, per le prestazioni in forma periodica e nel caso di riscatto volontario per il solo montante maturato dal 2001 al 2017 (la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 va a tassazione separata);

b) tassazione separata, per le prestazioni in forma di capitale e per le anticipazioni;

c) tassazione separata, per riscatti conseguenti a pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità e per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. L’imponibile è dato dal montante maturato, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati alla fonte. In determinate circostanze, l’imponibile è diversamente valutato con riferimento al montante dato fino al 31 dicembre 2000.

Da segnalare che con sentenza n.218/2019 la Corte di cassazione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del diverso trattamento fiscale tra settore privato e pubblico, previsto per riscatto volontario della quota montante, maturata tra il 2007 e il 2017.

Per quanto riguarda la quota montante relativa alla contribuzione accantonata dal 1° gennaio 2018, i Fondi pensione dei pubblici dipendenti seguono le disposizioni dettate dal d.lgs 252/2005. Tutte le prestazioni, con l’eccezione dei riscatti volontari e delle anticipazioni non per motivi sanitari, sono soggette alla tassazione a titolo di imposta, con l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al Fondo. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che, dunque, non potrà mai essere inferiore al 9%. Le anticipazioni non per motivi sanitari e i riscatti volontari sono soggetti, invece, a un prelievo a titolo d’imposta del 23%.

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