Domande di certificazione del diritto entro il 1° maggio

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così come previsto dal Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A precisarlo è l'Inps, con il messaggio n. 793 del 28 febbraio scorso, che fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Destinatari del beneficio sono:

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. I requisiti necessari sono: un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni, con gli stessi requisiti, purché siano occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno. Se invece il numero di giorni lavorativi varia da 64 a 71 all’anno, potranno conseguire il trattamento pensionistico qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

Infine, i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Per i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo valgono gli stessi requisiti previsti per lavori faticosi e pesanti.

Per chi presenta la domanda in ritardo, oltre il termine del 1° maggio, l'Inps fa sapere che la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato sarà differita di un mese se il ritardo è inferiore o pari ad un mese; di due mesi se il ritardo è inferiore a tre mesi, di tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Per il solo personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Pertanto, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Agli interessati che presentano domanda entro il 1° maggio 2020 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021.

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