Fruibile fino al 31 agosto anche in modalità oraria

La legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 del decreto Rilancio (n. 34/2020) ha esteso al 31 agosto il periodo di fruizione del congedo COVID-19 (art. 23, D.L. n. 18/2020), sempre per un massimo di 30 giorni e ha, inoltre, introdotto la possibilità di fruire del beneficio in modalità oraria, a decorrere dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge).

Con il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, l’Inps comunica l’aggiornamento della procedura telematica per consentire la richiesta di periodi di congedo COVID-19 in modalità giornaliera fino alla data del 31 agosto 2020 e con una successiva circolare fornirà le indicazioni per quanto riguarda la presentazione delle richieste in modalità oraria, precisando che, tali domande potranno riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma sempre con decorrenza dal 19 luglio 2020.

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