Il messaggio Inps n. 2975 del 28 luglio 2020

Con il messaggio n. 2975 del 28 luglio 2020, l’Inps illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni del Reddito e Pensione di cittadinanza, da applicarsi a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, emanato il 2 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 giugno 2020,che stabilisce le modalità di fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza, le possibili eccezioni e le altre modalità attuative.

Decurtazione del beneficio

Il decreto ministeriale prevede due diversi modalità di decurtazione:

decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), la decurtazione, fino a un massimo del 20%, avverrà nella mensilità successiva;

decurtazione semestrale: è decurtato l’ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.

Per quanto riguarda la decurtazione mensile, è previsto che non verranno decurtati gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza. La decurtazione avverrà successivamente alla verifica dell’effettiva spesa mensile. Nel caso in cui il valore del saldo (al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese) sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, o se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.

La decurtazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti limiti:

  • il limite massimo dell’importo sottratto non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso;
  • la decurtazione non verrà effettuata se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo (pari a 8 euro).

Per quanto riguarda la decurtazione semestrale, al termine dei sei mesi di riferimento, viene considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso periodo e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta (decurtazione mensile).

Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori verrà integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. Non si avrà la decurtazione del Reddito e Pensione di cittadinanza se l’ammontare è inferiore al 20% del beneficio minimo (pari a 8 euro).

Il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dal mese di luglio 2020 e la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con le eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.

Il decreto ministeriale ha previsto che, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc, di decurtazione di intere mensilità del beneficio o di sospensione delle erogazioni per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione, o se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.

Nel caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta (Poste italiane), indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue, provvederà alla disattivazione della carta.

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