Inps, come presentare la domanda

Con la circolare n. 93/2020 l'Inps fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le aziende interessate son quelle che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel 2020, piani di riorganizzazione o ristrutturazione per crisi della durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi. Tali lavoratori, ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale, possono accedere al prepensionamento con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel FPLD, in deroga al requisito contributivo previsto dalla L. 416/81, da raggiungersi entro il periodo di Cigs e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo sono validi tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari e da riscatto.

La domanda per l’accesso al pensionamento deve essere presentata on line all’INPS, a pena di decadenza, entro:

  • 60 gg. dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori che hanno già maturato il previsto requisito contributivo (35 anni);
  • 60 gg. dalla maturazione dell’anzianità contributiva (35 anni) per i lavoratori che perfezionano il requisito nel periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Inoltre, la richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante che:

  • il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal MLPS al prepensionamento;
  • la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;
  • la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura;
  • gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

La pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa.

Come previsto dalla norma, i trattamenti pensionistici sono erogati nel rispetto del limite di spesa stabilito per ogni anno a partire dal 2020. Pertanto “l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento (....) secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente”.

A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette alla Direzione Centrale Pensioni dell’INPS i singoli accordi di procedura rispettando l’ordine cronologico di sottoscrizione ed allegando a ciascun accordo l’elenco, fornito dai datori di lavoro, dei lavoratori ammessi al prepensionamento. Tale elenco, per ogni singolo accordo, verrà comunicato alle sedi territoriali dell’Inps con l’indicazione della prima decorrenza di pensione utile.

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