Inps, domande entro il 31 marzo
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 34 dell'11 febbraio 2020) del decreto attuativo n. 58, del 16 dicembre 2019, che ha esteso il diritto alla pensione di inabilità a tutti i lavoratori affetti da patologie professionali asbesto correlate, accertate e riconosciute da Inail (e non più solo ai dipendenti di aziende dismesse, impegnate in attività di scoibentazione e bonifica da amianto), l'Inps, con la circolare n. 34 del 9 marzo, fornisce le istruzioni operative per la gestione delle domande.
La pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie legate all'esposizione ad amianto, purché siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’Inail ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio. Il requisito contributivo richiesto è di almeno cinque anni di contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Nella circolare, l'Inps informa che le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per il 2019, di 13,1 milioni di euro per il 2020, di 12,6 milioni di euro per il 2021, di 12,3 milioni di euro per il 2022, di 11,7 milioni di euro per il 2023, di 11,1 milioni di euro per il 2024, di 10 milioni di euro per il 2025, di 9,2 milioni di euro per il 2026, di 8,5 milioni di euro per il 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità devono presentare all’Inps una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. All'Istituto spetta la verifica della sussistenza dei requisiti e più precisamente del riconoscimento da parte dell’Inail di una patologia asbesto–correlata, nonché del requisito contributivo.
Sia l'istanza per l'accertamento del diritto che quella di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica. Per le persone che hanno maturato i requisiti entro il 2019 le domande di accesso al beneficio, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2019, è stato differito al 31 marzo 2020. Entro la medesima data dovranno essere presentate le richieste di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da parte delle persone che maturano i previsti requisiti entro il 2020.
L'Inps precisa, inoltre, che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58/2019) alla data di pubblicazione del decreto attuativo non saranno respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i richiedenti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi previsti dal decreto attuativo. L'Inps avverte, infine, che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità.