Il riconoscimento della situazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni:
· per l’integrazione scolastica (art. 12-17);
· per l’inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22);
· per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art. 23-29);
· per l’assistenza al disabile (art. 33).
È possibile, inoltre, usufruire di detrazioni fiscali e dell’applicazione dell’IVA agevolata per l’acquisto di supporti tecnici e informatici e per l’acquisto di veicoli.
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni lavorative:
- L’articolo 21 della L104/92 stabilisce che la persona con handicap, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di trasferimento a domanda.
- L’articolo 33, comma 5 e 6, della L104/92 prevede che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede
- I lavoratori, pubblici e privati, affetti da patologie oncologiche e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). La stessa opportunità è riconosciuta ai lavoratori che assistono familiari conviventi gravemente malati (coniuge, figli/e, genitori), nonché ai lavoratori che convivono con un figlio/a portatore di handicap, anche senza gravità.
- La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.