La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per eventi e cause particolari (per gravi motivi). E’ possibile usufruire del congedo, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.

Il congedo può essere richiesto per sé stesso; per la famiglia anagrafica; per i soggetti non conviventi (di cui all’art. 433 del codice civile) quali: coniuge, figli/e, nipoti, in caso di mancanza dei figli/e, genitori, progenitori, se mancano genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle); portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Per gravi motivi si intendono:

  • necessità derivanti dal decesso di uno dei familiari indicati;
  • circostanze che richiedono il particolare impegno del dipendente per la cura/assistenza degli stessi;
  • situazioni di grave disagio personale (separazione, divorzio, ecc.) ad esclusione della malattia;
  • situazioni patologiche, acute o croniche, dei familiari indicati.

N.B. Il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale retribuito; allo stesso modo, il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio e cioè di quattro anni di astensione retribuita.

 

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