Accomodamenti ragionevoli delle postazioni di lavoro

I progetti di accomodamento delle postazioni di lavoro possono essere attuati anche senza il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl o nel caso in cui il medico competente abbia considerato l'idoneità alla mansione del lavoratore disabile, senza limitazioni o prescrizioni. A precisarlo l'Inail, con la circolare n. 34 dell'11 settembre, nella quale, l'Istituto assicuratore puntualizza come questa condizione "non può costituire, ferma restando l’imprescindibilità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro, condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo".

Per Inail, "affinché ricorra l’obbligo degli accomodamenti ragionevoli e, quindi, ricorrano i presupposti per l’intervento dell’Istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda tuttavia più faticosa e difficoltosa la suddetta prestazione lavorativa, con conseguente alterazione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione.

In questa situazione, pertanto, pur non sussistendo le condizioni che giustificano un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, sono, tuttavia, ravvisabili i presupposti dell’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro, che legittimano la proposta di quest’ultimo all’Istituto di attivazione di un progetto personalizzato.

Tuttavia, precisa l'Inail, resta fermo il principio secondo il quale quando il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo. In ogni caso, l’interlocuzione con il medico competente, anche per il tramite del datore di lavoro è, sempre e comunque, di fondamentale importanza ai fini dell’individuazione di più efficaci soluzioni per garantire il reinserimento del disabile da lavoro.

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