Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio/a, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio della madre. Il padre lavoratore può fruirne a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi dalla nascita del figlio/a.
Il congedo è riconosciuto anche in caso di morte perinatale del figlio/a; si definisce decesso perinatale quando:
- la morte avviene superata la 28esima settimana di gestazione;
- oppure entro i primi 28 giorni di vita del bambino/a.
Nel caso di parto plurimo, al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo a prescindere dal numero dei figli/e nati/e.
I lavoratori devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni. Se questi giorni vengono richiesti, come è ovvio per la maggior parte dei casi in relazione alla nascita, vanno calcolati in base alla data presunta del parto.
Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stessa modalità e misura di quello obbligatorio della madre.
I lavoratori autonomi con Partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS da almeno 3 anni, in regola con i contributi, che abbiano redditi ridotti secondo le soglie previste.
Viene erogata per 6 mensilità consecutive.
Dal 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti, con un minimo di 255,53 € e un massimo di 817,69 € mensili (2026).
No, non sono previsti accrediti contributivi.
Entro il 31 ottobre di ogni anno. Puoi farlo anche tramite Patronato.
In caso di chiusura durante il periodo di erogazione, si decade dal diritto e si devono restituire le somme percepite successivamente alla cessazione.