La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.
Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale per scelta oppure quando la madre non ne ha diritto, per esempio, se è una domestica o lavoratrice a domicilio.
Il padre ha comunque diritto ai riposi anche se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
Trattamento previdenziale
Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua, aggiornata secondo l'indice Istat ogni anno.