Fino al compimento del terzo anno del figlio/a entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio/a. Il ricovero ospedaliero del figlio/a interrompe, su richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.

Trattamento previdenziale

Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti: 

  • fino a tre anni del figlio/a le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa
  • i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio/a, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi.

Nel settore pubblico, fino al terzo anno del figlio/a, è previsto il diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino/a, con relativa contribuzione obbligatoria. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.

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