Uno dei principi fondanti del Testo Unico per la tutela della genitorialità (151/2001) è quello di equiparare la maternità e la paternità biologiche a quelle adottive e affidatarie. Tuttavia, i genitori adottivi e affidatare hanno dovuto attendere la legge Finanziaria n. 244/2007 e alcune sentenze signficative della Corte Costituzionale, per vedere riconosciute appieno le stesse opportunità previste per i genitori naturali. 

Il dcreto legislativo n. 80/2015 ha ampliato i diritti dei genitori adottivi e affidatari

In caso di adozione nazionale, il congedo obbligatorio spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito in modo frazionato per il periodo di permanenza all'estero necessario per le pratiche realative, di solito borcraticamente complesse, ferma restano la durata massima del congedo di 5 mesi e un giorno. 

Per usufruire deil congedo obbligatorio, sia per le adozioni nazionali che internazionali, l'età massima dei ragazzi deve essere di 18 anni. Ai fini della certificazione dell'ingresso in famiglia e i periodi di congedo usufruito gli enti autorizzati rimangono il tramite necessario per ogni adempimento.  

Per ogni altro approfondimento sul diritto ai congedi si rimanda ai capitoli dedicati del sito, poiché vigono le stesse regole previste per i genitori naturali.  

 

 

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