Il Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (D.lgs 151/2001) dà la possibilità alle lavoratrici madri, e ai padri lavoratori, nei casi previsti, di utilizzare i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il congedo obbligatorio di maternità è coperto da contribuzione figurativa, accreditata senza onere per la lavoratrice, mentre i periodi di congedo parentale sono riscattabili a carico della lavoratrice. Viene richiesto un requisito di cinque anni di contribuzione effettiva da far valere al momento della domanda di pensione.