L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). E’ destinato alle donne, per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita. 

Destinatarie dell'assegno sono:

  • le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso di un regolare titolo di soggiorno per ogni figlio/a nato/a o adottato/a o accolto/a in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000.

L'assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica. In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli/e nati/e o entrati/e nella famiglia anagrafica.

Requisiti contributivi 

L'assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:

  • quando la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto e i nove mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ha diritto alla quota differenziale dell'assegno, se la prestazione di maternità è di importo inferiore (pensiamo, ad esempio, ad una domestica o ad una parasubordinata);
  • quando una lavoratrice fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, l'indennità di maternità viene garantita da parte dell'Inps, purché il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato, non sia superiore a nove mesi o comunque non sia superiore alla durata della prestazione stessa;
  • quando una lavoratrice viene licenziata o si dimette mantiene il diritto all'assegno, se può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al nono mese precedente la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato.

Il padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/a da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna.

La domanda, redatta in carta semplice, va inoltrata alla sede territoriale dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio/a o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria; l'Inps eroga l'assegno entro 120 giorni.

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