Per i bambini/e nati/e a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati dalla stessa data nella famiglia anagrafica della donna che li riceve in adozione o in affidamento preadottivo viene concesso un assegno per un massimo di 5 mesi.
L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non fruiscano o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità. Non è richiesto, quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISEE.
L’assegno è anche cumulabile fino ad integrazione dell’importo previsto annualmente con indennità di maternità erogate in importo inferiore e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l'assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/a da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica. L'assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli/e nati/e o adottati/e.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva. Se il richiedente l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo, la richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre.