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ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO

Al compimento del 67° anno del titolare della prestazione, l’assegno mensile di assistenza e la pensione di invalidità per gli invalidi civili, così come la pensione non reversibile per i sordi, sono sostituiti dall’assegno sociale.

Gli invalidi civili e i sordi, che hanno compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995 (cioè i nati entro il 1930), continuano a percepire, come sostitutiva della precedente prestazione, la pensione sociale.

Requisiti reddituali

Ai fini dell’assegno sociale sostitutivo, gli invalidi civili parziali devono far riferimento al limite individuale previsto per la generalità dei richiedenti l'assegno sociale (per il 2024 € 5.725,46).

Gli invalidi civili totali e i sordi devono far riferimento allo stesso limite reddituale previsto per la concessione della originaria pensione di invalidità civile e della pensione non reversibile (per il 2024 € 19.461,12). Si considerano gli stessi redditi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile e sordità ovvero solo quelli individuali valutabili agli effetti dell'Irpef, con esclusione della pensione di guerra e della rendita dell' Inail.

In sede di prima liquidazione, si individuano i redditi riferiti all'anno in corso, mentre negli altri casi si fa riferimento a quelli dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati nell'anno in corso.

L’assegno sociale sostitutivo continuerà ad essere erogato alle suddette condizioni anche nel caso in cui, in sede di visita medica di verifica, non venisse confermato il requisito sanitario che aveva dato luogo alla prestazione originaria.

Compatibilità

In caso di pluriminorazioni, gli assegni sociali sostitutivi della pensione/assegno di invalidità civile e della pensione non reversibile per sordità, nonché la pensione non reversibile dei ciechi, sono tra loro cumulabili.

Misura

Alle condizioni reddituali sopra descritte, si ha diritto a percepire l’assegno sociale sostitutivo nella misura prevista quale importo base (per il 2024 € 435,23) ovvero senza gli aumenti istituiti dalle finanziarie del 1999 e 2000, le maggiorazioni e l’incremento, che sono stati disposti per la generalità degli ultrasessantasettenni aventi diritto all’assegno sociale.

Per beneficiare dei suddetti miglioramenti, anche gli invalidi civili e i sordi devono essere in possesso dei requisiti reddituali personali e coniugali previsti per la generalità degli ultrasessantasettenni.

Rivolgiti con fiducia al Patronato Inca Cgil per l’inoltro delle domande di invalidità, cecità, sordità civile e per le domande di indennità di accompagnamento. Le nostre sedi offrono una consulenza medico-legale professionale e i nostri operatori ti seguiranno lungo tutto il percorso fino alla definizione delle domande.

 

Chi può usufruire del congedo di paternità obbligatorio?

Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi domestici, agricoli a tempo determinato e dipendenti pubblici. Non spetta ai lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.

Qual è la durata del congedo di paternità obbligatorio?

10 giorni lavorativi, fruibili da due mesi prima a cinque mesi dopo la nascita. Per parto plurimo, il congedo aumenta a 20 giorni.

Posso usare il congedo negli stessi giorni della madre?

Sì, è compatibile con il congedo di maternità, ma non può essere cumulato con il congedo di paternità alternativo negli stessi giorni.

Il congedo di paternità è retribuito?

Sì, l’INPS riconosce il 100% della retribuzione.

Posso accedere alla NASpI se mi dimetto durante il primo anno del bambino?

Sì, i padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio o facoltativo possono richiedere la NASpI, anche se prima questa possibilità era riservata solo alle madri o a padri con congedo alternativo.

Il congedo si applica in caso di decesso o parto prematuro?

Sì, comprende anche la morte perinatale del figlio (nato morto dopo la 28ª settimana o deceduto nei primi 28 giorni).