Con il decreto interministeriale dell’11 ottobre 2021 sono stati individuati i soggetti destinatari del contributo economico previsto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico, aventi un handicap non inferiore al 60%; contributo introdotto nella legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020, all’art. 1 commi 365 e 366). Per il riconoscimento del beneficio, il genitore richiedente deve risultare privo di impiego o avere un reddito da lavoro dipendente annuo non superiore 8.145 euro, oppure 4.800 euro, se è lavoratore autonomo.

Secondo le indicazioni contenute nel provvedimento, per genitore monoreddito si intende chi ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorata, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro o sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.  Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione. La misura di sostegno è concessa per il 2021, il 2022 e il 2023.

L’importo è di 150 euro mensili ed è riconosciuto a partire da gennaio 2021 e per l’intera annualità. Aumenta a 300 e a 500 euro mensili se il genitore ha due o più figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%.

Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: 
essere residente in Italia;
avere un ISEE non superiore a 3.000 euro;
fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%. 

Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito e che è cumulabile con il reddito di cittadinanza, è erogato direttamente dall'Inps, con cadenza mensile, previa domanda telematica, che il genitore interessato dovrà presentare annualmente, secondo i modelli che l’Istituto sta predisponendo e di cui darà comunicazione in una prossima circolare.