Gli indebiti previdenziali, rivendicati dall’Inps, saranno calcolati al netto delle imposte trattenute al momento dell’erogazione della prestazione e non più al lordo. In applicazione dell’articolo 150 del decreto-legge n. 34/202, l’Istituto previdenziale ha emanato la circolare n. 174 pubblicata il 22 novembre con la quale fornisce le indicazioni operative, precisando che l’ambito di applicazione riguarda le pensioni e le varie indennità previdenziali, nonché le retribuzioni, sulle quali gravano le imposte, mentre sono escluse quelle che ne sono esenti, quali per esempio pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari.
La disposizione, spiega l’Inps nella circolare, è stata introdotta dal legislatore per “deflazionare” il contenzioso civile e amministrativo, derivante dalla pregressa normativa che consentiva all’Istituto previdenziale pubblico di richiedere le somme indebitamente riscosse al lordo delle ritenute fiscali, consentendo al contribuente, raggiunto dalla comunicazione dell’indebito, di recuperare le ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri. Contenzioso che, nel corso degli anni, ha contribuito a formare un orientamento giurisprudenziale univoco, secondo cui la restituzione di eventuali indebiti deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente.
L’Istituto, quindi, in qualità di sostituto di imposta, qualora abbia titolo a chiedere la restituzione di somme percepite indebitamente, dovrà calcolarle al netto delle imposte e non costituiranno onere deducibile per il contribuente gravato dall’indebito.
All’Inps, la nuova disposizione riconosce un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.