Grazie ad un ricorso patrocinato dall’Inca, la Corte d’Appello di Brescia restituisce ad una figlia maggiorenne orfana e inabile al lavoro, il diritto alla pensione di inabilità, sospesa da tre anni dall’Inps a causa del superamento del limite di reddito previsto dalla normativa vigente, cui è subordinato il riconoscimento della prestazione.
L’oggetto del contenzioso della sentenza n. 265/2021, pubblicata il 24 novembre scorso, riguarda la corretta applicazione della esenzione fiscale in favore degli orfani, titolari della pensione ai superstiti, introdotta con la legge di Stabilità 2017.
Secondo l’interpretazione dell’Istituto di previdenza pubblico, accolta in prima istanza dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 580/2020, per la formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef, che deve essere calcolato al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, non rientrava l’esenzione fiscale di mille euro riconosciuta ai superstiti orfani, prevista dall’articolo 1, comma 249, L. 232/2016.
Il mancato riconoscimento dell’agevolazione ha fatto scattare il superamento del tetto reddituale, consentendo all’Inps di giustificare la revoca della pensione di inabilità (il reddito annuale dichiarato era di 17.080 euro, mentre il tetto reddituale richiesto per il riconoscimento della prestazione è di 16.664,36).
Un decisione che la Corte d’Appello ha considerato sbagliata e riferendosi anche all’orientamento espresso dalla Cassazione in varie pronunce sottolinea come “…nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione..., considerando l’effettivo stato di bisogno della persona. Nei casi come quello della ricorrente, “il legislatore ha previsto espressamente, con riferimento ad una individuata categoria di soggetti (gli orfani)”, meritevoli di maggior tutela, “quale parte del reddito derivante da pensione ai superstiti costituisca reddito imponibile ai fini Irpef…”
Perciò, secondo la pronuncia, va applicata la norma contenuta nella legge di Stabilità 2017, laddove stabilisce che le pensioni ai superstiti, qualora siano percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, soltanto per l’importo eccedente la somma di 1.000 euro, ”il che equivale a dire che il reddito derivante dalla pensione ai superstiti sarà quello costituito dall’ammontare della pensione, detratta la somma di 1.000 euro, non assoggettata ad imposta”.
Da qui, la decisione della Corte d’Appello di Brescia di condannare l’Inps al pagamento dei ratei pregressi, a partire dalla data della sospensione della prestazione (2018) e degli interessi legali maturati.