E’ attiva la procedura per la presentazione delle domande di Congedo parentale SarsCoV-2 per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano figli minori di 14 anni affetti dal Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa. A comunicarlo è l’Inps con il messaggio diffuso il 21 dicembre, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte con il decreto legge n. 146, del 21 ottobre scorso (cosiddetto decreto fiscale).
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”, valido dal 22 ottobre al 31 dicembre, può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dagli assicurati in via esclusiva alla Gestione separata o dagli autonomi comunque iscritti all’Inps. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. In caso di disabilità, non c’è invece alcun limite di età dei figli, né è richiesta la convivenza.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Potranno astenersi dal lavoro anche i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma l’Inps specifica che, in questi casi, il congedo non sarà coperto da retribuzione o indennità, né sarà riconosciuta contribuzione figurativa. Restano fermi, però, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultima fattispecie, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Nel precisare le modalità di presentazione delle richieste di congedo, l’Inps aggiunge inoltre che la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Il congedo è riconosciuto:
- ai lavoratori iscritti alla Gestione separata con una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato con lo stesso calcolo utilizzato per l’indennità di maternità;
- ai lavoratori autonomi con una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge (per il 2021 pari a 48,98 euro) e relazionata in base alla tipologia di lavoro svolto.
Il può essere usufruito sia in modalità giornaliera che oraria, ma comunque i due genitori non potranno beneficiarne negli stessi giorni, fatta eccezione per i figli affetti da disabilità grave.
La domanda di congedo potrà riguardare anche i periodi:
- di astensione precedenti la data di presentazione della stessa purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021;
- ricompresi nel periodo di durata dell’infezione da Sars CoV-2 del figlio;
- di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente e non successivi al 31 dicembre 2021.
Nella domanda di congedo ad ore, il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il periodo nel quale si intende avvalersi di questa modalità, tenendo conto del fatto che le ore di congedo sono calcolate mensilmente. Pertanto, nel caso in cui il periodo sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.
L’Inps precisa infine che in mancanza della documentazione richiesta, si potrà comunque presentare la domanda, ma il richiedente dovrà impegnarsi entro 30 giorni, pena la reiezione, a integrarla degli elementi mancanti.