La determinazione della rata mensile del Reddito di cittadinanza si calcola in riferimento al “Reddito familiare”, nel quale rientrano anche i trattamenti non assoggettati ad Irpef, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, presenti nell'ISEE relativo ai due anni antecedenti la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). A comunicarlo è l'Inps con il messaggio Hermes n. 548 del 03 febbraio scorso, nel quale fornisce chiarimenti circa l’applicazione della norma, contenuta nel dl 4/2019, che allinea il calcolo delle rate RdC rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti.
Pertanto, per il 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020, nei quali rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti ecc.
Il reddito familiare non sempre coincide con quanto è presente in ISEE, poiché il decreto-legge n. 4/2019 prevede che i trattamenti assistenziali presenti in ISEE debbano essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso, in sostituzione di quelli relativi a due anni prima. Così, ad esempio, se nel 2022 non si è più titolari dell’assegno sociale, che invece si percepiva nel 2020, la norma impone di tenere conto della situazione aggiornata. Allo stesso modo succede se nel 2022 si percepisce una indennità che due anni prima non si avenva. In sostanza, spiega l'Istituto, l’operazione che aggiorna i trattamenti è finalizzata alla valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare nel momento in cui viene calcolata la rata dell Reddito di cittadinanza.
A decorrere dalla rata di gennaio del Reddito di Cittadinanza, le operazioni di aggiornamento vengono effettuate non solo sui predetti trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte di INPS, ma anche su altre tipologie di trattamenti assistenziali, che sino ad oggi non erano stati aggiornati per la determinazione del requisito reddituale utile per l’erogazione di RDC, tra i quali rientrano tutte le maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a specifiche categorie di soggetti con determinate condizioni reddituali. L'Inps precisa, inoltre che non vengono considerati tra i trattamenti assistenziali da aggiornare le somme percepite a titolo di arretrati, l’assegno di natalità, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute e l’indennità di accompagnamento.
Infine, l'Istituto avverte che in conseguenza dell’applicazione della nuova disciplina, possono verificarsi variazioni nell’importo della rata del Reddito e Pensione di cittadinanza rispetto a quanto percepito in precedenza, in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza dal beneficio, reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.