In sede di conversione del D.L. 221/2021 in L. 11/2022, sono state prorogate al 31 MARZO 2022, per i LAVORATORI FRAGILI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO, le disposizioni della prestazione lavorativa svolta in modalità agile e il diritto ad assentarsi beneficiando della copertura economica del trattamento previsto per il ricovero ospedaliero, qualora la prestazione non sia compatibile con il lavoro agile.

Si rammenta che sono considerati lavoratori fragili coloro che sono in possesso del riconoscimento di una disabilità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita, patologie croniche (elenco presente nel Decreto del Ministro della Salute, Politiche del Lavoro e Politiche Sociali pubblicato il 24/02/2022).

Le disposizioni in oggetto decorrono dal 1 gennaio 2022, l'onere economico per l'indennità di malattia è a carico dell'’Inps nel rispetto del limite di spesa di 16,4 milioni di euro.

In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il termine rimane fissato al 31 dicembre 2021.