In caso di malattia, ai lavoratori dello spettacolo, con contratto a tempo determinato, l'Inps corrisponderà la relativa indennità in modalità diretta, tenuto conto del fatto che l’Istituto è in possesso delle informazioni necessarie all’erogazione della prestazione. A precisarlo è l'Inps stesso con il messaggio n. 1568 del 7 aprile fornendo ulteriori chiarimenti circa l'applicazione delle nuove disposizioni, introdotte con il Decreto sostegni bis, che hanno migliorato le condizioni di tutela di questi lavoratori.
Infatti, a partire dal 26 maggio dello scorso anno (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo), la prestazione economica di malattia per i lavoratori dello Spettacolo è riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri (anziché 100), dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso, a partire dalla data del suo inizio.
Per i lavoratori a tempo determinato il numero delle giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi, sempre con il limite massimo di 180 giorni; qualora risulti accreditato almeno un contributo giornaliero, l’indennità economica viene corrisposta comunque per un periodo massimo di 30 giorni. Se la malattia prosegue oltre il termine del contratto, l’indennizzo sarà pari al 40% per i giorni eccedenti la data di prevista cessazione.
Per quanto riguarda invece i lavoratori a tempo indeterminato, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con conseguente conguaglio dei contributi dovuti all'Inps e corrisposta dal quarto giorno successivo all’inizio della malattia, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Quanto alla misura, l’indennità di malattia è pari:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati.
Per i lavoratori con contratto di lavoro part-time orizzontale l’indennità sarà proporzionata all’orario di lavoro; nei casi di part-time verticale o misto l’indennità verrà erogata in misura intera (60% fino al 20° giorno e 80% dal 21° giorno) per le giornate in cui è prevista l’attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni in cui non è prevista attività. Le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali sono indennizzati in misura intera (60% e 80%). Come per la generalità dei lavoratori, in caso di ricovero, l’indennità viene ridotta a 2/5 dell’importo spettante.
L’indennità non viene riconosciuta nel caso in cui, per contratto, il lavoratore percepisca la normale retribuzione anche in caso di malattia.