I compensi percepiti dai volontari del servizio civile sono cumulabili con le indennità di disoccupazione (NASpI e DIS COLL), senza alcun abbattimento. A dirlo è l'Inps con il messaggio n° 1800 del 28 aprile scorso a seguito del chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate che qualifica le somme percepite da questa categoria di lavoratori come redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Il D.lgs n. 40 del 2017 prevede, infatti, che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità; inoltre, prevede che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Pertanto, in ragione della nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con i predetti compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL, che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale, non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.
L'Inps precisa che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL liquidate ai volontari del servizio civile con la riduzione all'80%, potranno essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti, anche retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione.
L'Inps precisa, infine, con specifico riferimento alla DIS-COLL, che il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale poiché non è inclusa tra quelle citate nell'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.