Le lavoratrici madri che riprendono l'attività entro la fine dell'anno, dopo l'astensione per congedo di maternità potranno godere, per un periodo massimo di un anno, di una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione a loro carico, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale. L’INPS, con Circolare n. 102/2022 pubblicata il 19 settembre, dà attuazione alla misura prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2022. La misura riguarda il settore privato ed è valevole solo per il 2022.
Il beneficio spetta alle sole dipendenti del settore privato (sono escluse le lavoratrici del settore pubblico), ivi compresi i non imprenditori (es. studi professionali, enti morali, associazioni, eccetera) e il settore agricolo. Spetta alle titolari di rapporti di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, part-time, apprendistato), di lavoro domestico, di lavoro intermittente nonché per le somministrate.
Il rapporto di lavoro può già sussistere al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della misura) o può essere anche stato attivato successivamente. Come già detto, il beneficio spetta per la durata di un anno dal rientro al lavoro della lavoratrice al termine del congedo obbligatorio di maternità, quindi, al termine dei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro.
L'esonero contributivo si applica anche nel caso in cui la lavoratrice decida di fruire del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro avvenga al termine del periodo di interdizione post partum. In ogni caso deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Il datore di lavoro dovrà inoltrare domanda all’Inps, che verificherà i requisiti autorizzando successivamente il riconoscimento dello sgravio alla lavoratrice. La riduzione del 50% della contribuzione (l’aliquota passa dal 9,19% al 4,595%) verrà quindi applicata per un anno dal datore di lavoro in busta paga, a prescindere dall’entità della retribuzione erogata.