Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono state stabilite le procedure e le modalità di riconoscimento, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all'esposizione all'amianto nell'esecuzione di operazioni portuali.
La prestazione è destinata a risarcire gli eredi aventi diritto nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Il limite di spesa è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, come previsto dall’articolo 4, co. 6-bis del dl n. 121/2021 convertito dalla legge n. 156/2022, che ha rifinanziato quanto previsto dalla legge istitutiva.
Potranno, pertanto, accedere alla prestazione gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Inoltre, potranno presentare l'istanza anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, obbligati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Le persone interessate dovranno presentare domanda all'Inail entro e non oltre il 16 gennaio 20232 (cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto) allegando copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale, da cui si evinca il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Contestualmente gli eredi aventi diritto dovranno comunicare il tutto alle parti debitrici indicati nella sentenza o nel verbale di conciliazione. Lo stesso procedimento dovrà essere adottato dalle Autorità di sistema portuale che intendono accedere al fondo. Unitamente alla richiesta, dovranno inoltrare copia dell’avvenuto pagamento (integrale o parziale) di quanto dovuto agli aventi diritto. In caso di risarcimento parziale la richiesta dell’accesso al Fondo potrà essere inoltrata anche dagli stessi eredi aventi diritto.