Con la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022, l’Inail fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di prestazioni economiche del Fondo vittime Amianto, riferite al 2021 e 2022, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 30 settembre 2022. Istanze che dovranno essere presentate entro il 16 gennaio 2023.

Destinatari dei benefici sono gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

 Possono accedere al fondo anche le autorità di sistema portuale, risultanti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale, che abbiano anticipato agli eredi somme di denaro a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Le domande riferite al 2021 devono riguardare sentenze o verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020; per quelle del 2022, le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale devono essere stati depositati entro il 31 dicembre 2021.

La somma della prestazione è stabilita dall’Inail con propria delibera, ed è calcolata percentualmente sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o verbali di conciliazione giudiziale e lo stanziamento di dieci milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022.