Per le domande di indennità una tantum dei collaboratori, assegnisti e dottorandi, respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Inps sta procedendo al riesame d’ufficio. E' quanto ha comunicato l'Istituto con il messaggio n. 365 del 10 febbraio scorso precisando che il beneficio di 150/200 euro riconosciuto con il decreto aiuti ter n. 50 del 17 maggio 2022 sarà corrisposto anche se l'interessato non ha formalizzato la propria iscrizione alla Gestione Separata, come prevede la normativa di riferimento.
L'Inps precisa che l'esito delle verifiche effettuate è emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi. Questo ha comportato numerosi provvedimenti di reiezione alle domande presentate dalle predette categorie di lavoratori.
Considerando la finalità dell'intervento, l'Inps ha quindi deciso, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente, procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.
In ragione di ciò, per il riconoscimento dell’indennità in questione l’Istituto prescinderà dalla formalizzazione della iscrizione alla Gestione Separata da parte dei lavoratori interessati (collaboratori/assegnisti/dottorandi) e, pertanto, il presente messaggio supera quanto previsto al riguardo al paragrafo 3.1 del messaggio n. 4314/2022.