Divieto di licenziamento per il lavoratore padre, con figlio di età inferiore ad un anno, che abbia fruito del congedo di paternità e diritto all'indennità NASpI, se ha presentato dimissioni volontarie. E' una delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 105/2022, che ha modificato alcune parti del Testo Unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n. 151/2001).
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel luglio dello scorso anno, soltanto il 30 marzo 2023, a distanza di tanti mesi, l'Inps ha finalmente fornito le necessarie indicazioni per l'applicazione di questa importante novità. Il decreto in questione riguarda in particolare l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre fino al compimento di un anno di vita del bambino, che ha fruito del congedo di paternità alternativo (art. 27-bis T.U.) e/o del congedo di paternità obbligatorio.
La circolare dell'Inps, tanto attesa, oltre a colmare un vuoto procedurale, interrompe un comportamento di diniego da parte di alcune sedi territoriali dell’Istituto previdenziale pubblico che nei mesi precedenti hanno respinto le domande di NASpI dei padri lavoratori, che avevano presentato le dimissioni volontarie entro il primo anno di vita del proprio figlio dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio.
L'Inca, in una nota, ricorda, infatti, che prima del D.lgs 105/2022, l’accesso all'indennità di disoccupazione era consentito solo alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che avessero usufruito del congedo di paternità alternativo, previsto in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
A seguito delle novità legislative e sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps chiarisce che l’accesso alla NASpI è consentito sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sia nel caso di fruizione di quello alternativo.
Per le domande respinte prima della pubblicazione della circolare, l'Istituto precisa, inoltre, che potranno essere oggetto di riesame su istanza del genitore interessato, da trasmettere alle sedi INPS territorialmente competenti.