Il TAR della Campania, con la sentenza n. 195 del 25 gennaio, ha accolto l’istanza cautelare promossa dalla CGIL Campania per un assistito della sede INCA di Caserta, contro il provvedimento di inammissibilità e conseguente archiviazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno.
Nella fattispecie, l’assistito aveva richiesto alla Questura di Caserta, in data 5 settembre 2023, la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, ottenuto prima del 5 maggio 2023. La, Questura però aveva emesso un provvedimento di inammissibilità fondato sul DL n. 20/2023, convertito con la legge n. 50/2023, ritenendo ostativo il fatto che la conversione del permesso di soggiorno era stata richiesta dopo l’entrata in vigore della nuova legge, ignorando, di fatto, che la suddetta legge prevede un regime transitorio per le domande di protezione speciali pendenti alla data del 10 marzo 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente ovvero presentate entro il 4 maggio 2023.
Il TAR della Campania, dunque, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento della Questura di Caserta, dichiarando il ricorso fondato in quanto la norma prevede appunto il regime transitorio, rimandando la trattazione di merito del ricorso all’udienza del 22 maggio 2024.
Si ricorda, infatti, che non sono convertibili soltanto le protezioni speciali che sono o saranno riconosciute per domande presentate dopo il 5 maggio 2023. Di conseguenza, solo i permessi di soggiorno per protezione speciale richiesti entro il 5 maggio 2023 sono soggetti alla conversione.