L’INPS con la circolare n. 67 del 20 maggio scorso ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle indennità di disoccupazione, NASpI e DIS-COLL, in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le indicazioni completano il quadro della nuova disciplina introdotta con la riforma del D.lgs 36/2021 e le precedenti circolari amministrative già emanate dall’istituto in materia (in particolare la circolare n. 88 del 31/10/2023).
In una nota congiunta, Nidil e Inca Cgil ricordano che, nell’ambito della disciplina previgente al D.lgs 36/2021, la tutela contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori sportivi non era prevista né in ambito professionistico (era prevista solo assicurazione IVS) né in ambito dilettantistico sia per i rapporti di lavoro subordinato che per i rapporti di lavoro autonomo.
Tra i principali obiettivi della riforma introdotta con il D.lgs 36/2021 particolare rilevanza assume, dunque, l’obiettivo dell’ampliamento delle tutele previdenziali sia per il settore professionistico che per quello dilettantistico. Per Nidil e Inca Cgil ciò rappresenta sicuramente un piccolo avanzamento per il riconoscimento dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori che appartengono a questo settore e che noi rappresentiamo ma non ancora esaustivo di tutte le problematiche ad esso connesse”.
In questo quadro l’INPS conferma innanzitutto l’estensione della disciplina NASpI per i lavoratori sportivi subordinati, dunque anche i lavoratori somministrati, iscritti al nuovo Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore delle nuove regole, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo, professionistico o dilettantistico, in cui svolgono l’attività lavorativa.
In attuazione di quanto disposto con l’art. 33, co. 5, del D.lgs 36/2021, l’INPS precisa che i lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° luglio 2023, qualora siano in possesso di tutti i requisisti previsti dalla legge.
I lavoratori subordinati assunti con contratto di lavoro di apprendistato, in base alle disposizioni normative esistenti, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e sono pertanto destinatari della NASpI secondo le regole generali. Per l’apprendistato professionalizzante, la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono dal 1° gennaio 2022.
Per l’accesso alla NASpI è necessario maturare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, nei quattro anni antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel computo potranno prendersi a riferimento anche i contributi versati prima della data di entrata in vigore della riforma, sempreché non siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.
L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile ove questa sia inferiore a 1.352,19 euro nel 2023 e a 1.425,21 euro in relazione al 2024. Se invece lo stipendio è superiore, la NASpI è pari al 75% dell’importo di 1352,19 euro (o 1425,21 euro per il 2024), cui si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e le soglie sopra citate. L’importo massimo è pari a 1.470,99 euro per il 2023 e 1.550,42 euro per il 2024.
Discorso a parte riguarda invece i collaboratori coordinati e continuativi del settore dilettantistico che per la prima volta avranno accesso alla tutela della disoccupazione DIS-COLL a seguito della riforma introdotta. Ai sensi dell’art. 35, co. 2, del D.lgs 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico, sono assicurati alla Gestione separata INPS. L’art. 35, co. 8-bis, prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tal fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023 (circ. INPS n.88/2023).
Per avere accesso alla DIS-COLL è necessario, oltre al requisito dello stato di disoccupazione:
- avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione;
- essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.