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Pensione anticipata, no al requisito dei 35 anni di contributi effettivi: cosa cambia

Una sentenza del Tribunale di Siena, ottenuta dall'avvocata del Patronato INCA, consolida l'orientamento della Cassazione del 2024: i contributi figurativi contano al pari degli altri. Ecco chi ne può beneficiare e cosa fare

Chi, nel corso della propria vita lavorativa, ha avuto periodi di malattia o di disoccupazione sa bene quanto possa essere complicato mettere insieme i requisiti per andare in pensione. Per anni, a molte di queste lavoratrici e lavoratori l'INPS ha respinto la domanda di pensione anticipata non perché mancassero i contributi in senso assoluto, ma perché - secondo l'Istituto - non erano abbastanza quelli “effettivi”, cioè derivanti da lavoro vero e proprio. L’INPS, in breve, non conteggiava i cosiddetti contributi figurativi, quelli accreditati dallo Stato a copertura di periodi come la malattia o la disoccupazione.

Questo muro, che ha bloccato le aspettative previdenziali di migliaia di persone, è sempre più incrinato. Una sentenza del Tribunale di Siena, emessa nell'aprile del 2026 e ottenuta dall'avvocata del Patronato INCA CGIL Maria Gabriella Del Rosso, ha sancito in modo netto che il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non trova spazio nel nostro ordinamento per le pensioni anticipate disciplinate dalla cosiddetta Legge Fornero. La pronuncia recepisce e conferma nel merito quanto la Corte di Cassazione aveva già stabilito con due importanti sentenze nel 2024.

Il problema: cosa chiedeva l'INPS e perché era sbagliato

Per capire la portata di questa vicenda, occorre partire dall'inizio. La pensione anticipata ordinaria introdotta nel 2011 dalla Riforma Fornero richiede un'anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (requisiti validi fino al 31 dicembre 2026, indipendentemente dall'età anagrafica). Si tratta già di un monte contributivo considerevole. Eppure l'INPS aveva aggiunto nel tempo un requisito ulteriore, non previsto espressamente dalla legge: almeno 35 di quegli anni dovevano essere di contribuzione “effettiva”, cioè derivante da lavoro subordinato, autonomo o da versamenti volontari, escludendo dal conteggio i contributi figurativi erogati dallo Stato.

La conseguenza pratica era pesante: chi aveva accumulato 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi poteva comunque vedersi respingere la domanda se, sottraendo i periodi figurativi, non raggiungeva i 35 anni effettivi. Chi aveva attraversato momenti difficili - una lunga malattia, un periodo di disoccupazione involontaria - veniva penalizzato due volte: prima nella carriera, poi al momento di andare in pensione.

L'INPS fondava la propria interpretazione sull'articolo 22 di una legge del 1969, la 153, una norma pensata per la vecchia pensione di anzianità, un istituto che non esiste più nel nostro sistema previdenziale. L'Istituto trascinava dunque nel presente una disposizione concepita per una prestazione soppressa, applicandola a una pensione, quella anticipata della Riforma Fornero, normativamente diversa e successiva. Il Patronato INCA ha contestato formalmente questa prassi fin dal 2012, denunciandola come infondata e priva di base legale.

Il cambio di rotta nel 2024

La svolta decisiva è arrivata con due sentenze gemelle 24916 e 24952 nel 2024, a cui ha fatto seguito l'ordinanza 27910 del 2025. La Corte di Cassazione ha ribaltato un proprio precedente orientamento restrittivo del 2022.

Per i giudici, la pensione anticipata introdotta dalla Legge Fornero è una prestazione nuova e autonoma rispetto alle vecchie pensioni di anzianità. In quella norma non c'è alcun riferimento all'effettività della contribuzione: tutti i contributi, di qualsiasi natura, concorrono al raggiungimento del requisito.

La Cassazione ha poi aggiunto un ulteriore argomento: nella stessa Legge Fornero, il legislatore ha disciplinato un'altra prestazione, la pensione anticipata contributiva riservata a chi ha compiuto 64 anni, richiedendo per questa esplicitamente almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Il confronto tra le due norme parla da solo: laddove il legislatore ha voluto imporre il requisito dell'effettività, lo ha scritto. Dove non lo ha scritto, non c'è alcuna base per introdurlo in via interpretativa.

La sentenza di Siena: il caso concreto e la vittoria nel merito

È in questo contesto che si colloca la sentenza 208 dell'aprile 2026 del Tribunale di Siena, che consolida nel grado di merito quanto la Cassazione aveva affermato in sede di legittimità.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva presentato domanda di pensione anticipata ordinaria vantando ben oltre i 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva complessiva del requisito di legge.  L'INPS aveva però respinto la domanda, contestando che, al netto dei periodi figurativi, l'interessato potesse contare "solo" su 32 anni e 6 mesi di contribuzione effettiva, insufficienti alla soglia dei 35 anni che l'Istituto continuava a richiedere.

L'avvocata del Patronato INCA Maria Gabriella Del Rosso ha impugnato il diniego. Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso: il giudice ha ribadito che il requisito dei 35 anni appartiene al vecchio sistema previdenziale ed è stato definitivamente superato dalla Riforma Fornero, e ha richiamato un principio fondamentale: le circolari interne dell'INPS sono prive di efficacia normativa e non vincolano il giudice. L'Istituto non può creare obblighi di legge attraverso i propri atti amministrativi interni. L'INPS è stato condannato a liquidare immediatamente la pensione, con tutti gli arretrati maturati, e a rimborsare oltre 4.600 euro di spese legali.

Chi ne può beneficiare

La sentenza può riguardare una platea ampia di lavoratrici e lavoratori: tutti coloro che hanno raggiunto il requisito contributivo complessivo previsto dalla legge (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) ma che si sono visti respingere, o temono di vedersi respingere, la domanda perché non arrivano ai 35 anni di contribuzione effettiva. Rientrano tipicamente in questa categoria chi ha beneficiato della NASpI o di altri ammortizzatori sociali, chi ha subito prolungate assenze per malattia e, più in generale, chi ha avuto una carriera discontinua per cause non dipendenti dalla propria volontà.

Il commento di INCA CGIL

“I contributi figurativi non sono un regalo dello Stato: rappresentano la copertura di periodi in cui il lavoratore non ha potuto versare contributi per cause esterne alla sua volontà, come una malattia o la perdita del lavoro – commenta l’ufficio legale di INCA CGIL - Escluderli dal computo del requisito per la pensione anticipata significava penalizzare due volte la stessa persona: una volta durante la vita lavorativa, e una seconda volta al momento del pensionamento. Il principio affermato dalla Cassazione e confermato dal Tribunale di Siena non introduce alcun privilegio: si limita ad applicare la legge per come è scritta. Riconoscere questo diritto significa restituire a molte lavoratrici e lavoratori ciò che avevano già maturato, ma che si erano visti negare da una prassi burocratica rivelatasi illegittima.”

Cosa fare concretamente

La conquista giuridica, da sola, non basta: occorre sapere come farla valere.

Presentare subito la domanda. Chi ha maturato i requisiti contributivi complessivi è invitato a presentare subito la domanda di pensione anticipata, anche se gli anni di contribuzione effettiva sono inferiori ai 35. L'indicazione vale soprattutto per chi si trova in stato di disoccupazione e percepisce la NASpI: attendere potrebbe significare perdere mensilità di pensione a cui si ha già diritto.

In caso di diniego, fare ricorso. Se la sede INPS dovesse respingere la domanda, INCA raccomanda di non accettare il diniego come definitivo e di proporre tempestivamente ricorso tramite il Patronato.

Massima prudenza per chi è ancora in servizio. Il Patronato raccomanda esplicitamente di non dimettersi volontariamente prima di aver consolidato la propria posizione previdenziale e verificato con certezza il proprio diritto alla pensione. Prima di prendere decisioni irreversibili, è indispensabile rivolgersi a uno sportello INCA per un'analisi puntuale della propria situazione contributiva.

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