Il Tribunale di Ivrea dà ragione a un lavoratore assistito da INCA CGIL: la nuova norma restrittiva non può applicarsi a chi si era dimesso prima della sua entrata in vigore.
Licenziato nel 2025 e senza reddito, si era visto negare l’indennità di disoccupazione per una interpretazione restrittiva della nuova normativa. Ora una sentenza del Tribunale di Ivrea ha ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto alla NASpI. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale importante, limitato però solo ai casi a cavallo tra il 2024 e il 2025. Ecco di cosa si tratta.
Il caso
Un lavoratore si trovava in una situazione lavorativa complessa: aveva due contratti attivi contemporaneamente. Uno part-time con una cooperativa sociale, terminato a fine dicembre 2024 per dimissioni volontarie. L'altro a tempo pieno con un'altra azienda, da cui era stato licenziato per giusta causa nell'aprile 2025. Rimasto senza lavoro, aveva fatto domanda di NASpI a maggio 2025, ma l'INPS l'aveva respinta.
Perché l'INPS aveva detto no
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito per accedere alla NASpI: chi si è dimesso volontariamente deve dimostrare di aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione dopo quelle dimissioni, prima di poter richiedere l'indennità. L'INPS aveva applicato questa regola anche alle dimissioni avvenute prima dell'entrata in vigore della norma, il 1° gennaio 2025, negando così il beneficio.
Non si è trattato di un caso isolato: fin dai primi giorni del 2025, molte domande di NASpI che fino al 31 dicembre 2024 sarebbero state accolte senza problemi sono state rigettate con la motivazione “Assenza delle 13 settimane di contribuzione dall'ultima cessazione volontaria”.
CGIL, UVL e INCA avevano da subito sollevato forti perplessità su questa norma, evidenziando come la limitazione introdotta dall’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 rischiasse di porsi in contrasto con i principi costituzionali di tutela sociale sanciti dalla Costituzione. La norma, in sostanza, penalizzarebbe ingiustamente chi perde involontariamente il lavoro negandogli un sostegno al reddito cui avrebbe diritto sulla base della propria storia contributiva complessiva. Una riduzione della protezione sociale tanto più grave per chi aveva fatto scelte lavorative - come dimettersi da un part-time - prima ancora che questa regola esistesse.
La difesa di INCA CGIL
Il lavoratore si è quindi rivolto a INCA CGIL, che lo ha assistito attraverso l’avvocata Silvia Boldrini. La legale del Patronato ha sostenuto in giudizio una lettura coerente con i principi di tutela sociale, contrastando un’interpretazione che avrebbe penalizzato ingiustamente il lavoratore: una legge infatti non può si può applicare retroattivamente a fatti già avvenuti. Le dimissioni erano state presentate prima che la nuova norma esistesse, e quindi non potevano produrre effetti negativi che allora non erano previsti.
La decisione del giudice
Il giudice ha accolto integralmente questa impostazione, richiamando un principio fondamentale del nostro ordinamento: la legge non dispone che per l'avvenire. Applicare la nuova regola a dimissioni già presentate avrebbe significato punire retroattivamente una scelta compiuta quando quella conseguenza non esisteva. L'INPS è stata quindi condannata a erogare la NASpI richiesta, con decorrenza dalla data della domanda, e a rimborsare le spese legali.
Perché questa sentenza è importante
Questa pronuncia tutela tutte le persone che, nel 2024 o prima, si sono dimesse da un lavoro part-time o secondario senza sapere che una futura norma avrebbe potuto penalizzarle. La sentenza conferma dunque la fondatezza delle preoccupazioni che CGIL, UVL e INCA avevano sollevato fin dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2025.
Un risultato reso possibile con l'impegno delle professioniste e dei professionisti del patronato, dell’ufficio vertenze e del sindacato nel garantire assistenza qualificata a chi si trova a dover difendere i propri diritti.
C'è un aspetto cruciale da tenere presente: questa opportunità riguarda un numero definito di lavoratrici e lavoratori, che hanno dato le dimissioni entro il 31 dicembre 2024 e poi hanno perso il lavoro per licenziamento nel 2025, a seguito del quale è stata negata la Naspi per gli effetti retroattivi descritti. Se ci si trova in questa condizione e non si è ancora agito, non bisogna aspettare.