Due sentenze delle Sezioni unite, pubblicate lo stesso giorno, rafforzano la tutela del Tfr. Una, in una causa in cui il lavoratore era difeso da un legale dell'Inca, riguarda chi lavora nelle aziende con almeno 50 dipendenti. L'altra interessa chi ha un fondo pensione.
Il Tfr è la liquidazione che si riceve alla fine di un rapporto di lavoro: una parte dello stipendio che viene messa da parte ogni mese. Resta tale anche quando l'azienda, invece di tenerlo in cassa, deve versarlo al Fondo di tesoreria dell'Inps. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26356/2026, pubblicata il 7 ottobre 2026.
Per chi lavora nelle aziende con almeno 50 dipendenti questa sentenza ha conseguenze concrete. Se l'azienda non ha versato il Tfr al Fondo di tesoreria e poi "fallisce", quei soldi restano un debito dell’azienda verso il dipendente. Il dipendente può chiederli nella procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) o comunque nella procedura concorsuale. Se la procedura non è in grado di pagare il Tfr del lavoratore (ammesso al passivo) può rivolgersi al Fondo di garanzia dell'Inps, che esiste proprio per pagare Tfr e ultimi stipendi a chi lavora in un'impresa che non ha più i soldi per farlo.
Lo stesso giorno le Sezioni unite hanno pubblicato anche la sentenza 26355/2026, che riguarda le somme destinate alla previdenza complementare e non versate dal datore di lavoro. Il Tfr conferito al fondo pensione e i contributi a carico del lavoratore mantengono natura retributiva. Nelle procedure concorsuali, i relativi crediti sono assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile, cioè vengono pagati con precedenza nella procedura. Il contributo a carico del datore di lavoro, invece, per la Corte ha natura previdenziale e non gode dello stesso privilegio.
"Le due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pubblicate il 7 ottobre – commenta la Cgil – rappresentano un passaggio importante per la tutela dei lavoratori e ribadiscono un principio per noi fondamentale: il Tfr è salario differito e tale rimane indipendentemente dalla sua destinazione".
"Nelle situazioni di crisi aziendale – prosegue la Cgil – non è accettabile che alla perdita del lavoro possa aggiungersi anche il rischio di perdere quote di salario già maturate. La decisione delle Sezioni Unite rafforza quindi gli strumenti a disposizione dei lavoratori per recuperare quanto loro dovuto".
Due fondi con compiti diversi
Per capire la decisione bisogna distinguere due fondi. Li gestisce entrambi l'Inps, ma servono a cose diverse.
Il Fondo di tesoreria esiste dal 2007: le aziende private con almeno 50 dipendenti devono versare qui ogni mese il Tfr dei dipendenti che non hanno scelto di destinarlo a un fondo pensione. Il Fondo di tesoreria custodisce queste somme per conto dello Stato e alla fine del rapporto di lavoro paga al dipendente solo la parte che l'azienda gli ha versato davvero, mentre il resto deve pagarlo l’azienda.
Il Fondo di garanzia esiste dal 1982 e serve a proteggere chi lavora. Le aziende lo finanziano con un contributo obbligatorio. E quando un'impresa fallisce o comunque non riesce a pagare, il Fondo di garanzia paga al suo posto il Tfr che spetta ai dipendenti.
Il problema nasce quando un'azienda con almeno 50 dipendenti non versa il Tfr al Fondo di tesoreria e poi va in liquidazione giudiziale (fallisce) o va in procedura concorsuale. Bisognava stabilire chi dovesse pagare.
Due risposte diverse
Per molti anni la Cassazione aveva detto che il Tfr non versato al Fondo di tesoreria resta parte dello stipendio: l'azienda lo deve al dipendente e, se fallisce, interviene il Fondo di garanzia. Nel 2023 una sentenza aveva sostenuto il contrario. Secondo quella lettura, i soldi destinati al Fondo di tesoreria erano contributi, come quelli per la pensione. Toccava quindi solo al Fondo di tesoreria pagarli e il dipendente non poteva più rivolgersi né all’impresa né al Fondo di garanzia. Le decisioni successive erano tornate in parte alla prima interpretazione. Per chiudere la questione una volta per tutte è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite.
Perché il Tfr resta stipendio
La Corte spiega che la legge del 2007 non ha cambiato che cosa sia il Tfr, ma solo chi lo custodisce e chi lo paga. Sarebbe peraltro ingiusto che lo stesso Tfr cambiasse natura a seconda che l’azienda abbia più o meno di 50 dipendenti.
La tesi precedente dava per scontato che il Fondo di tesoreria pagasse comunque, anche senza aver ricevuto i soldi, come succede in molti casi per la pensione. La legge però dice il contrario: il Fondo di tesoreria paga solo le somme che l'azienda gli ha versato. Se il Tfr fosse trattato come un contributo, chi lavora resterebbe senza nulla per la parte non versata. Il Fondo di tesoreria non la pagherebbe perché non l'ha ricevuta, l'azienda che va in procedura concorsuale (fallisce) se non ha un attivo non riesce a pagarla e il Fondo di garanzia non interverrebbe.
La storia da cui nasce la prima sentenza
All’origine di questa decisione c'è la storia di un lavoratore calabrese, dipendente di una cooperativa che aveva rilevato un ramo di un'altra azienda. Alla fine del rapporto gli spettavano poco più di 10 mila euro tra Tfr e stipendi arretrati, riconosciuti da un giudice nel 2012. La cooperativa non lo ha pagato. Una parte della somma gli è arrivata dal consorzio di cui la cooperativa faceva parte. Un'altra parte l’ha pagata il Fondo di tesoreria, ma solo per le quote di Tfr che aveva effettivamente ricevuto. Mancava ancora un'ultima somma, che, nel 2018, il lavoratore ha chiesto al Fondo di garanzia dell’Inps, ricevendo però una risposta negativa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Reggio Calabria gli hanno dato ragione. A quel punto, l'Inps è ricorso in Cassazione, dove il lavoratore, che nel frattempo si era rivolto alla sede locale dell’Inca Cgil per far valere i propri diritti, è stato difeso dall’avvocato Carlo De Marchis, consulente legale del Patronato. Le Sezioni unite hanno respinto la tesi dell’Inps sul Tfr. La causa torna ora a un’altra sezione della Cassazione, che dovrà esaminare altre due questioni sollevate dall’Istituto. Nel frattempo, il lavoratore aspetta da più di dieci anni i soldi a cui aveva diritto.
Il nodo del contributo del datore di lavoro
Sul contributo del datore di lavoro, secondo la Cgil, è necessario continuare a intervenire. "Il contributo datoriale alla previdenza complementare non è una liberalità dell’impresa: è un diritto che nasce dalla contrattazione collettiva e costituisce una parte essenziale del trattamento complessivo riconosciuto al lavoratore dal contratto".
"La contribuzione del datore di lavoro - continua la Cgil -è uno degli elementi che rendono particolarmente importante l'adesione alla previdenza complementare negoziale: è una risorsa contrattata nell'interesse dei lavoratori e destinata alla costruzione della loro futura prestazione pensionistica. Proprio per questo occorre evitare che, in caso di insolvenza dell'impresa, il lavoratore possa perdere somme che il contratto collettivo gli aveva riconosciuto".
La questione pesa ancora di più con le novità in vigore dal 1° luglio 2026. Chi viene assunto per la prima volta nel settore privato dopo il 30 giugno 2026 aderisce automaticamente alla previdenza complementare, salvo una scelta diversa entro sessanta giorni. Al fondo pensione indicato dai contratti collettivi vanno il Tfr che matura e i contributi del lavoratore e del datore di lavoro, nelle misure stabilite dai contratti. "All’aumento dell’automaticità dell’adesione deve corrispondere un aumento delle garanzie", osserva la Cgil.
La Confederazione chiede strumenti che permettano ai fondi pensione e ai lavoratori di scoprire in tempo i mancati versamenti, di recuperarli e di garantire che Tfr e contributi arrivino davvero sulla posizione di ciascuno. "Non possiamo chiedere ai lavoratori di affidare una parte crescente del proprio salario differito e del proprio futuro previdenziale alla previdenza complementare senza costruire contemporaneamente un sistema capace di tutelare fino in fondo quelle risorse".
Cosa fare
Se hai dubbi, vuoi verificare la tua situazione e capire come tutelarti, puoi rivolgerti alla Cgil e all’Inca.