Inps, indicazioni operative per i percettori del RDC
I percettori del Reddito di Cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. E' quanto prevede l'articolo 94 del decreto legge n. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio. In applicazione della disposizione normativa, l'Inps, con il messaggio n. 2423 del 12 giugno, ha provveduto ad emanare le indicazioni, rivolte al lavoratore interessato, a fronte della possibile stipula dei contratti a termine.
L'Istituto previdenziale pubblico precisa, pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.
A titolo di esempio, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione; analogamente in caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”.
Diversamente, per un ulteriore rinnovo, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.