Prorogato il termine delle domande al 31 luglio
Il termine di presentazione delle domande di Reddito di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020.Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 16 giugno 2020), in deroga a quanto stabilito dal precedente decreto n. 34/2020, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020.
Ricordiamo che il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il riconoscimento del beneficio, è necessario il possesso di requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
Al momento della della domanda, l'interessato deve presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la richiesta è stata presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è inoltrata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
Per l'inoltro della domanda all'Inps, ci si può rivolgere alle sedi Inca territoriali presenti su tutto il territorio nazionale.