Le famiglie che hanno usufruito del Reddito di cittadinanza già dall'aprile 2019, possono rinnovare la domanda a partire da ottobre, poiché con la mensilità di settembre hanno percepito il diciottesimo rateo mensile, indicato come tetto massimo di fruibilità nel D.L. n. 4/2019.
La norma, infatti, prevede la possibilità di rinnovare la richiesta, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non si applica nel caso della Pensione di Cittadinanza, il cui rinnovo avviene automaticamente senza necessità di presentare una nuova istanza.
A chiarirlo è l’Inps, con il messaggio n. 3627 dell’8 ottobre scorso 2020, nel quale fornisce indicazioni sul calcolo della completa fruizione di 18 mensilità del RDC, nel caso in cui il suddetto periodo massimo venga raggiunto tramite la fruizione di due o più domande, ricordando inoltre che in caso di rinnovo del RDC dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro congrua (art. 4, comma 9 del D.L. n. 4/2019), pena la decadenza dal beneficio.
In particolare, l’Istituto precisa che nel caso in cui nel nucleo familiare avvenga una variazione della sua composizione durante il periodo di fruizione, il limite dei 18 mesi, si applica al nucleo modificato o a ogni nucleo formatosi in seguito alla variazione. In tali casi si dovrà presentare una nuova domanda, in quanto la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo alla presentazione dell’ISEE aggiornato. Invece, nel caso di variazione dovuta a decesso o nuova nascita, non dovrà essere presentata una nuova domanda.
L'Istituto, inoltre, precisa che se la domanda di RDC viene presentata da una una famiglia, i cui componenti hanno percepito un numero diverso di mensilità di RDC, per il calcolo dei 18 mesi verrà considerato il periodo di fruizione percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno beneficiato in misura maggiore.
Qualora si verifichi una interruzione della fruizione, il RDC può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, tranne nel caso in cui l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.
Se invece, l'interruzione è dovuta ad un incremento del reddito familiare per una nuova attività lavorativa e la nuova domanda viene presentata dopo almeno 12 mesi dall’interruzione, il RDC potrà essere percepito, sussistendone i requisiti, fino a 18 mensilità.
In caso di revoca o decadenza dal beneficio, è possibile presentare una nuova istanza trascorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza; termine che si riduce a 6 mesi per le famiglie in cui sono presenti minorenni o disabili. La nuova istanza dà diritto a una durata della prestazione fino a 18 mesi.
Infine l’Istituto precisa che nel caso di interruzione del RDC prima del completamento dei 18 mesi (ad es. rinuncia del beneficio), verrà tenuta traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché si può fare domanda per il riconoscimento del RDC per 18 mensilità, poiché considerata prima richiesta.