La Corte UE afferma che gli stranieri regolari in Italia, con familiari all’estero, hanno diritto agli Anf .
La Corte di Giustizia UE riconosce il diritto dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di percepire gli assegni ANF per i familiari ancora nel paese di origine, fino a quando la famiglia non si riunificherà. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che la normativa italiana, tuttora vigente, ostacola l'applicazione delle direttive UE: 98/2011 (permesso unico lavoro) e 109/2003 (permesso di lungosoggiorno). “Si tratta di due sentenze – spiega Claudio Piccinini, coordinatore degli uffici Migrazioni e mobilità internazionali di Inca - che concludono un lungo periodo di contenzioso legale, promosso dal sindacato e dal suo Patronato, da anni impegnati per contrastare ogni aspetto discriminatorio delle leggi vigenti nel nostro Paese”. “L’auspicio è che l’Inps, a questo punto, si adegui velocemente – precisa ancora - per evitare di dover prolungare un’azione legale”.
Uno dei casi esaminati riguarda un lavoratore che, alcuni anni fa, si è rivolto alla CGIL di Brescia per essere tutelato, dopo che l'INPS gli aveva imposto di restituire i ratei di ANF percepiti a favore dei figli regolarmente soggiornanti, che erano rientrati temporaneamente nel Paese di origine.
Come lui, c’erano circa altri trenta lavoratori in questa situazione. La CGIL di Brescia, sostenendo le loro ragioni davanti ai Tribunali, ha ottenuto sentenze positive nei diversi gradi di giudizio, grazie alle quali l'INPS, a sua volta, ha dovuto restituire quanto recuperato in precedenza.
Secondo i legali della Cgil, che sta esaminando altre cause tuttora pendenti, a seguito dei verdetti della Corte di Giustizia europea, “si potrà considerare automaticamente accolto ogni ricorso e/o appello presentato o da presentare”, sottolineando inoltre che “la tempestiva proposizione della domanda amministrativa di riconoscimento degli ANF e/o del ricorso giudiziario vale ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione stabilito dalla normativa di riferimento”.
Di seguito i link per leggere le sentenze: