Stanno per scadere i termini per le domande di riconoscimento degli indennizzi disposti dai decreti emergenziali, in favore di lavoratori stagionali, in somministrazione e autonomi.

Nel messaggio n. 4589 del 4 dicembre, l’Inps oltre a ricordare che chi ha già beneficiato delle indennità nei mesi precedenti, non sarà tenuto a rinnovare nessuna istanza, perché saranno riconosciute in automatico, dà alcune precisazioni sulle scadenze, per chi invece non avendo usufruito degli aiuti precedentemente, è tenuto a presentare la domanda.

Ai già noti aiuti, disposti dai decreti legge: 17 marzo 2020, n. 18, 19 maggio 2020, n. 34, 14 agosto 2020, n. 104, 28 ottobre 2020, n. 137, ne è stato aggiunto un altro, consistente in una “una tantum” pari a 1.000 euro, disposto dal decreto-legge 30 ottobre 2020, n. 157, per alcune categorie di lavoratori, le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure, ricordiamo, riguardano in particolare: 

       lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
         lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e   degli stabilimenti termali;
         lavoratori intermittenti;
         lavoratori autonomi occasionali;
         lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
         lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
         lavoratori dello spettacolo.

Per fare richiesta delle indennità, il calendario è così articolato:

  • Domande di indennità, di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.
  • Domande indennità, previste dal decreto-legge n. 137 del 2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020.
  • Domande indennità del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.