In applicazione di quanto disposto dall'ultima legge di bilancio (n.178/2020), che ha aumentato a 10 i giorni il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, l'Inps con la circolare n. 42 dell'11 marzo scorso fornisce le prime indicazioni operative. 

In particolare, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2021 si ha un ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Nella circolare, l'Istituto di previdenza pubblico conferma che continuano ad essere tenuti a presentare domanda soltanto i lavoratori per i quali l'Inps provvede in forma diretta al pagamento della relativa indennità (vale a dire i lavoratori stagionali, gli operai agricoli, quelli dello spettacolo saltuari o a termine, gli addetti ai servizi domestici e familiari, i disoccupati o sospesi), mentre le altre categorie, le cui indennità sono anticipate dal proprio datore di lavoro, dovranno solo comunicare all'azienda la richiesta di fruizione del congedo. 

Nella circolare, l'Istituto elenca inoltre le altre opportunità, a tutela dei genitori lavoratori dipendenti, ricordando la proroga della possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta, sottolineando che, ai fini del computo dei giorni relativi ai congedi, vengono indennizzate le sole giornate lavorative. 

Un altra misura introdotta dalla legge di bilancio riguarda la possibilità del padre lavoratore dipendente di fruire del congedo, anche in caso di morte perinatale del figlio, vale a dire il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette/dieci giorni di vita del minore. Sempre a questo proposito, l’Inps chiarisce che anche nei casi di morte perinatale avvenuti nel 2020, con un periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nel 2021, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

Per maggior chiarezza l'Inps riporta i seguenti esempi:

a) nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;

b) nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell’anno 2020).

c) in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:

   - se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;

   - se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita  compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;

d) in caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:

   - se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l’ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi;

   - se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre  adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale  decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.