Con la circolare del 24 marzo, n. 48, l’Inps illustra le disposizioni in materia di indennità mensile, erogabile ai dipendenti di imprese che hanno stipulato un contratto di espansione, che risolvono il rapporto di lavoro e si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.

L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e viene corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile per la pensione.

La circolare riporta i requisiti richiesti alle imprese e le indicazioni per la stipula del contratto di espansione, subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

L'Inps precisa che l’indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato (di cui all’articolo 41, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81/2015).

Possono beneficiare dell’indennità mensile i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:

a) pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

b) pensione anticipata, secondo le regole fissate dalla legge di riforma Fornero.