Dopo il voto di ieri al Senato, l’assegno unico per i figli under 21 è legge e il suo debutto è previsto il 1° luglio; però perché diventi operativo, entro quella data il Governo dovrà esercitare la delega, che gli è stata assegnata, emanando i relativi decreti applicativi. Su questo specifico punto, la segretaria confederale della Cgil, Rossana Dettori, auspica che possa aprirsi al più presto un confronto con il Governo” per superare alcune "criticità" presenti nel dispositivo, pur considerandolo "un passo importante verso la riduzione della frammentazione delle diverse misure di sostegno ai figli attualmente vigenti". "L'introduzione di uno strumento di welfare universale rivolto a tutti i minori, a prescindere dalla condizione e dalle caratteristiche del nucleo di appartenenza -spiega - è un riconoscimento della necessità di sostenere il minore in quanto tale nei suoi bisogni di crescita e sviluppo”. .
Secondo le disposizioni contenute nel disegno di legge delega, l'assegno unico sarà attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di universalità e progressività e consiste in un contributo mensile, fruibile anche come credito d’imposta, di cui le famiglie potranno beneficiare per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età ed destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi.
L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e tenendo conto dell’età dei figli a carico; è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, anche se per la determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota percepita a tale titolo.
L’assegno spettante al nucleo familiare viene ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Allo stesso modo, le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno.
L’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro ed è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.
L’assegno mensile è riconosciuto mensilmente:
- per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, purchè registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.
E’ previsto inoltre il riconoscimento dell’assegno mensile:
- di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
- di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
- senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
Per il riconoscimento, i requisiti richiesti sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Con l'introduzione dell'assegno unico saranno soppresse le seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali ex TUIR; assegno per il nucleo familiare.