Per il raggiungimento del diritto al "premio alla nascita", la certificazione deve essere rilasciata solo dopo aver perfezionato il termine del settimo mese di gravidanza.
A charirlo è l'Inps, con il messaggio n. 1402 del 2 aprile 2021, sottolineando che la procedura gestionale dell’Inps effettuerà il controllo nell'archivio dei certificati telematici e verificherà che la data di rilascio da parte del medico, rispetto alla data presunta del parto, non sia antecedente al compimento del 7° mese (con un margine di tolleranza di 15 giorni).
Se l’esito sarà negativo la domanda sarà respinta per l'inidoneità del certificato medico a verificare l'evento utile alla concessione del premio. In quest'ultimo caso si dovrà presentare nuova domanda telematica corredata con la certificazione rilasciata al raggiungimento del termine indicato.
Ricordiamo che il sussidio di 800 euro è riconosciuto alle gestanti o alle madri in occasione della nascita o dell'adozione di un minore (art. 1, comma 353 legge di bilancio n. 232/17), già dal compimento del settimo mese di gravidanza.
Nel messaggio, l'Istituto chiarisce che al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del settimo mese di gestazione, la futura madre deve optare per una delle seguenti modalità di trasmissione del certificato di gravidanza:
- indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
- indicazione che il certificato è stato già trasmesso all'Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- esclusivamente per le future madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Inoltre, l’Istituto comunica che la procedura è stata implementata per consentire la possibilità di richiedere il pagamento anche su conto corrente estero (Area SEPA). In tal caso, si dovrà inserire l'IBAN extra Italia, allegando il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.