Il tribunale ordinario di Firenze, accogliendo un ricorso patrocinato dai legali di Inca, ha dichiarato che lo status di disoccupato non si perde se il lavoratore rimpatriato in Italia ha già precedentemente reso presso il Centro per l’Impiego l’immediata disponibilità a reimpiegarsi.   

Il lavoratore rimpatriato in Italia, dopo aver concluso un rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi, conserva lo status di disoccupato quando ha già precedentemente sottoscritto con il Centro per l’Impiego la Dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione. Così il Tribunale ordinario di Firenze ha condannato l’Inps al pagamento dell’ indennità di disoccupazione, più gli interessi e rivalutazione, in favore di un lavoratore al quale l‘Istituto aveva negato la NASpI dichiarando nulla la dichiarazione di disponibilità immediata al reimpiego anni prima e quindi il conseguente superamento dei 30 giorni di tempo dal rimpatrio per il diritto alla indennità, previsto dall’articolo 2 della legge 25 luglio 1974, n. 402.

Accogliendo un ricorso patrocinato dai legali di Inca Toscana, la sentenza emessa il 4 marzo scorso fa chiarezza sulla corretta applicazione della normativa che regola il riconoscimento dell’indennità in caso di perdita involontaria del lavoro, laddove afferma che il requisito di disoccupato non si perde, ma viene sospeso, qualora la persona si ricollochi per periodi inferiori a 6 mesi, dopo aver già precedentemente sottoscritto la  dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego.

Il caso può essere emblematico per quanti si trovino nelle stesse condizioni. Secondo gli atti, F. S. risulta essere titolare dello status di disoccupato a partire dal 2 agosto 2012 e di aver avuto successivamente solo rapporti di lavoro subordinato infrasemestrali, l’ultimo dei quali in Svizzera dove ha lavorato dall’11 giugno  al 2 novembre 2018. Al suo rientro in Italia, il 30 gennaio 2019, F.S. fa domanda di indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati, ma la richiesta viene respinta perché, a detta dell’Inps, “si è iscritto nella lista di collocamento dopo 30 giorni dalla data di rimpatrio”, considerando nulla la dichiarazione di disponibilità a partecipare alle politiche attive del lavoro già sottoscritta dal 2012, a cui è seguita una serie di rapporti di lavoro con durata inferiore a sei mesi, fino all’ultimo svolto in Svizzera.

Per il Tribunale le argomentazioni dell’Inps sono infondate poiché il requisito di 30 giorni, previsto dall’articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n.402, è da ritenersi soddisfatto, in quanto F.S. ha acquisito lo status di disoccupato sin dal 2 agosto 2012, senza mai perderlo avendo avuto rapporti di lavoro subordinato infrasemestrali, che comportano solo la sospensione dello stato di disoccupazione, poi confermato mediante la stipula del Patto di Servizio personalizzato il 29 gennaio 2019; a partire da questa data, il Tribunale ha dichiarato, quindi, il diritto di F.S. all’indennità di disoccupazione. 

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