L'Inps avvia ulteriori controlli sulle richieste di Assegno temporaneo per figli minori.   

Niente “assegno temporaneo” per i figli minori, le cui famiglie potrebbero risultare potenzialmente beneficiarie degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF). Lo precisa l'INPS, con Messaggio n. 3100/2021, in risposta ad alcuni quesiti posti dai patronati e dalle strutture territoriali dell’Istituto previdenziale pubblico sull’applicazione delle norme transitorie, in attesa dell’Assegno Universale, che sostituirà le attuali prestazioni, a partire  dal 1° gennaio 2022, riordinando l’intera materia dei sussidi ai genitori.

L’Inca Cgil ricorda che il Dl n. 79/2021, convertito con Legge n. 112/2021, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, stabilisce che l’assegno temporaneo per i figli a carico, minori di 18 anni, spetta ai nuclei familiari esclusi dal diritto all'assegno per il nucleo familiare ANF e con un ISEE inferiore a 50mila euro annui.

Gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) spettano alle seguenti categorie: 

lavoratori dipendenti e titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente;
lavoratori iscritti alla Gestione separata;
lavoratori agricoli;
lavoratori domestici e domestici somministrati;
lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
lavoratori in aspettativa sindacale;
lavoratori marittimi;
lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, IMA;
lavoratori assistiti da assicurazione TBC.

L'Assegno Temporaneo spetta invece alle seguenti categorie:

ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;
ai nuclei familiari di soggetti richiedenti in stato di inoccupazione;
a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo);

In base alle precisazioni dell’Inps, le domande di Assegno temporaneo saranno sottoposte a ulteriori controlli per verificare:
se uno dei genitori appartiene ad una categoria di soggetti potenzialmente coinvolti negli ANF (ad es. lavoratore dipendente, collaboratore o professionista iscritto alla gestione separata, lavoratore agricolo, ecc.); 
se non ne può fruire per assenza di uno o più requisiti di legge (es. per superamento del reddito, mancanza della copertura contributiva, eccetera). 

In questi casi, la richiesta sarà comunque respinta in via precauzionale dall'INPS, finché l'interessato non presenterà domanda di ANF e, solo in caso di relativo rigetto per assenza di uno dei requisiti di legge, la domanda di Assegno Temporaneo potrà essere riesaminata (d'ufficio o su richiesta dello stesso utente).

Questo supplemento di istruttoria è necessario, precisa l’Inps, in quanto non è agevole accertare a priori e in modo automatizzato l'assenza di uno o più requisiti per l’ANF.

L’Istituto charisce inoltre che, in ogni caso, ove si accerti un pagamento indebito di Assegno Temporaneo, già avvenuto per un nucleo che, invece, avrebbe potuto beneficiare di ANF avendone potenzialmente il diritto, anche se non ne ha fatto richiesta, l'INPS procederà al recupero del beneficio.